“527. All’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del presente decreto ».
528. All’articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».
529. All’articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »”.
Con questi commi si prende tempo rispetto la definizione puntuale della normativa inerente la creazione del fondo pluriennale vincolato.
Nelle casistiche richiamate si fa infatti rinvio a un decreto che dovrà essere approvato entro il 30 aprile, in tempo quindi per dare la possibilità di una definizione completa rispetto al rendiconto. Nelle more dell’emanazione del decreto, e di definizione del risultato presunto di amministrazione, si dovrà quindi procedere con una definizione che rispetti la normativa attualmente vigente.