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28 Dicembre 2018

Finanziaria 2019: modifiche al T.U.S.P.

“721. All’articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: « controllate ».

722. Al comma 6 dell’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: « , dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».

723. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione ».

724. All’articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6 ».”

Nel ringraziare il Dott. Alberto Barbiero per la preziosa analisi vediamo i punti salienti emergenti da quanto riportato all’interno della Finanziaria.

La nuova formulazione del comma 5 dell’art. 1 esclude l’applicazione delle disposizioni del TUSP (salvo quando diversamente previsto) oltre che per le società quotate anche per quelle da esse controllate. Pertanto, non rientrano nell’esclusione (e sono quindi assoggettate all’applicazione del TUSP) le società semplicemente partecipate da una società quotata.

Vieni chiarita la possibilità di costituire i gruppi di Azione Locale (GAL) anche nell’ambito delle iniziative attuative del programma Leader.

I commi 4 e 5 dell’art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

  • L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
  • In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.

In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l’ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell’art. 24.

Si rileva infine come le disposizioni sulla “razionalizzazione ordinaria” non si applicano alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

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