“Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell’articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per « opere private avviate » si intendono quelle per le quali sia stata presentata all’ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.”
I Piani di Riqualificazione Urbana possono godere di una proroga relazionata ai termini di sospensione “involontariamente” subiti.
Presupposto fondamentale per lo slittamento dei termini è che il tutto sia riconducibile a opere pubbliche per le quali sia stata avviata, per lo meno, la fase di progettazione esecutiva.
La proroga di cui l’ente potrà beneficiare sarà corrispondente la periodo di interruzione “involontaria” dell’attività di cantiere.