“565-566. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.
Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 565 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:
- interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui;
- scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici”.
Ricordando che fino al 2020 le economie derivanti dalle rinegoziazioni dei mutui possono essere utilizzate per sostenere spese correnti si fa presente come sia stata riaperta la finestra per poter attuare detta operazione.
Qualora si soddisfino i requisiti previsti si può procedere con l’operazione.