“892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. 895. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».”
Viene confermato il ristoro del minor gettito in seguito all’introduzione della TASI.
Rispetto gli anni scorsi lo stesso viene determinato in un importo complessivo pari a 190 milioni di euro.
L’importo, ripartito con decreto del Ministero dell’Interno, viene monitorato nella sua destinazione attraverso la compilazione dell’applicativo BDAP MOP.
Le somme erogate devono essere destinate al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.