La legge Madia ha individuato nel 30 settembre 2018 il termine conclusivo per le politiche di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate.
A fronte dell’operazione di dismissione programmata vediamo come l’art. 24, comma 5, preveda: “il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile”.
Nello specifico cosa prevede in questo ambito il Codice Civile?
Il recesso è irrevocabile e inizia a decorrere il termine entro cui obbligatoriamente la quota deve essere liquidata, detto termine è pari a 180 giorni.
Come si determina il valore della quota?
Acquisito il parere del collegio sindacale e dell’organo di revisione gli amministratori procedono con la determinazione del valore della società. Il recedente, in seguito al ricevimento della comunicazione riportante il valore individuato, può opporsi allo stesso e richiedere la sua stima “tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente” (articolo 2437-ter, comma 6).
Qual è la procedura di alienazione delle azioni?
Le azioni verranno offerte in prima battuta agli altri soci, che avranno 30 giorni per decidere se procedere con l’acquisto o meno. In un secondo momento, nel caso in cui vi fossero titoli da vendere, gli stessi sarebbero offerti a terzi. Qualora le azioni restassero invendute il socio recedente dovrà comunque essere rimborsato, l’onere dell’azione spetterà alla società stessa.