Non si procederà qui a ritrattare quanto già approfondito nella sessione appositamente dedicata al fondo crediti dubbia esigibilità prediligendo invece un’analisi degli altri accantonamenti che interessano la composizione della struttura di definizione del risultato di amministrazione.
Fondo passività potenziali: il comma 3 dell’art. 167 del D.Lgs. 267/00 stabilisce che “È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.
Fondo rinnovo contratto nazionale: calcolato applicando lo 0,36%, l’1,09% e il 3,48%, rispettivamente nel 2016, 2017 e 2018, all’importo corrispondente al monte salari 2015 da conto annuale 2015 trasmesso entro il 31 maggio. L’importo preso in considerazione deve essere al netto degli oneri necessari per l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura fissata nel 2010. Essi devono inoltre essere maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.
Fondo per contenzioso legale: rifacendosi al ragionamento caratterizzante il fondo passività potenziali vediamo come nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a un’obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si debba conservare l’impegno e non si debba effettuare alcun accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante sarà possibile attuare un accantonamento frazionato su più esercizi.
Fondo per indennità di fine mandato: considerato che il diritto del Sindaco matura di anno in anno, l’ente dovrà procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, tenendo conto dell’importo effettivamente percepito.
Fondo per le società partecipate: l’accantonamento è dovuto qualora gli organismi partecipati presentino, nell’ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente partecipante. L’importo accantonato sarà equivalente al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione.
Fondo di riserva ordinario: il fondo di riserva ordinario viene costituito annualmente accantonando un valore pari allo 0,30% (0,45% se l’ente è in dissesto) e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. A sua volta contiene il fondo di riserva di cassa pari costituito per un importo pari almeno allo 0,2% delle spese finali.