naviga tra gli articoli
agenzia delle entrate
Finanziario
reverse charge
Condividi l'articolo
19 Gennaio 2016

Finanziario – Altre indicazioni dell’AdE sul Reverse charge

Con la circolare n. 37/2015 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del Reverse charge, al fine di chiarire i dubbi in merito all’applicazione del meccanismo.

Fornitura con posa in opera e prestazione di servizi – Secondo quanto indicato dall’Agenzia, rientra nella prima categoria la cessione di beni corredata dall’esecuzione di servizi la cui finalità è rendere fruibile il bene stesso senza apportare modifiche alla sua natura. Costituisce, invece, una semplice prestazione di servizi quell’operazione attraverso al quale si ottiene un risultato diverso rispetto ai beni impiegati.

Installazione di impianti esterni all’edificio – Ciò che determina l’applicazione o meno del Reverse charge a tali operazioni è la funzionalità dell’impianto per l’edificio, nonché la sua unitarietà. Secondo tale principio, quindi, sono soggette a Reverse le installazioni di: impianti di videosorveglianza perimetrale, impianti citofonici, impianti di climatizzazione, impianti idraulici con tubazioni esterne, estintori e porte tagliafuoco e uscite di sicurezza facenti parte di un impianto complesso per la protezione passiva contro gli incendi.

Installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale – Tali attività sono soggette ad IVA ordinaria, in quanto riferite al codice ATECO 33.20.09 che non riguarda le installazioni legate al funzionamento dell’edificio (codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, segnalato alcune specifiche attività a cui risulta applicabile il meccanismo dell’inversione contabile:

  • Demolizione di un edificio all’interno di un contratto di appalto che prevede la successiva costruzione di un nuovo edificio.
  • Prestazioni di servizio relative a parcheggi interrati nell’edificio o in superficie.
  • Installazione di impianti fotovoltaici non risultanti a catasto come unità immobiliari autonome.
  • Diritto di chiamata a seguito di intervento di manutenzione su impianti.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha escluso dall’applicazione del Reverse charge le seguenti operazioni:

  • Derattizzazione
  • Spurgo delle fosse biologiche e dei tombini.
  • Rimozione della neve.
  • Servizio di allacciamento e di attivazione addebitato da società di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica.
  • Operazioni non imponibili IVA.

Articoli correlati

Scorri i documenti