Nella riunione del 13 aprile, di cui è stato da poco pubblicato il resoconto, la commissione Arconet ha risposto al quesito proposto da una Regione circa la corretta contabilizzazione del fondo rotativo:
Ente erogante – Per l’ente che eroga le risorse dei fondi di rotazione, la spesa è una concessione di crediti, da classificare a breve, medio o lungo termine a seconda dei tempi previsti per il rimborso, mentre la correlata entrata è una riscossione di crediti, da classificare a breve, medio, o lungo termine, in coerenza con la correlata operazione di concessione crediti, da imputare all’esercizio in cui è contrattualmente prevista la restituzione del finanziamento. Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti. Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Ente beneficiario – L’amministrazione beneficiaria del fondo di rotazione classifica l’entrata tra le operazioni di accensione di prestiti, e, a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del finanziamento, sono registrati gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) e per interessi, con imputazione agli esercizi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alla rata di ammortamento annuale. In generale, le entrate erogate da un altro soggetto, pubblico o privato, a titolo di “concessione di credito”, che presentano l’obbligo di rimborso, anche in assenza di oneri finanziari, costituiscono, per il beneficiario “una accensione di prestiti”, e la spesa correlata è contabilizzata tra i rimborsi prestiti. La registrazione di entrate tra le riscossioni di crediti da parte di un ente presuppone l’esistenza della precedente registrazione dell’operazione di “concessione di crediti” da parte dell’ente stesso. In assenza di una precedente registrazione di una propria spesa per concessione di crediti, l’eventuale registrazione di entrate tra le riscossioni di crediti risulta non corretta e si configura come un’elusione dei vincoli di finanza pubblica. Analogamente, la registrazione di spese per rimborso di prestiti presuppone l’esistenza di una precedente operazione di accensione prestiti, registrata nello stato patrimoniale dell’ente.