Le modifiche apportate dal DLgs n. 126/2014 all’art. 187 del Tuel hanno imposto maggiori vincoli all’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione: l’applicazione dell’avanzo libero, infatti, è ora consentito solo per in caso di “finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente”. A ciò si aggiunge, peraltro, l’ordine di priorità fissato per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione: copertura dei debiti fuori bilancio, provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, finanziamento di spese di investimento, finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, estinzione anticipata di prestiti.
Tuttavia, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale assestamento, essendo prioritario il ripristino dell’equilibrio, è possibile ricorrere all’avanzo di amministrazione anche per il finanziamento delle spese correnti, nel caso in cui non siano attuabili le modalità ordinarie di ripristino.
In un momento successivo alla manovra di assestamento, invece, il ricorso all’avanzo di amministrazione risulta più complesso: solo in assenza di altre risorse disponibili, il Responsabile del Servizio finanziario è autorizzato a inoltrare una segnalazione al Sindaco, al Consiglio, alla Corte dei Conti, al Segretario e all’organo di revisione (secondo la procedura prevista dall’art. 153, comma 6 del Tuel). A seguito di tale segnalazione, infatti, risulta possibile in via eccezionale utilizzare l’avanzo libero di amministrazione per il finanziamento di spese correnti.