La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzata solo dopo l’approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio. Diversamente dall’avanzo libero quello vincolato e quello accantonato può essere utilizzato già quando risulti un avanzo dal prospetto del risultato presunto elaborato in fase di redazione del bilancio precedente all’elaborazione del rendiconto.
La quota libera di parte corrente può essere utilizzata, in ordine di priorità, per le seguenti finalità:
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Per questo motivo è consigliabile fare ricorso a due accorgimenti:
- in fase di definizione del risultato presunto di amministrazione procedere con l’apposizione di vincoli da parte dell’amministrazione, questo ovviamente nel rispetto della normativa vigente;
- procedere quanto prima con la verifica degli equilibri e il connesso assestamento.
È utile ricordare come, nel rispetto del dettato dall’art. 246 del T.U.E.L., il risultato di amministrazione non vincolato non può comunque essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in stato di dissesto economico finanziario.