Le quote del risultato di amministrazione presunto vincolate e accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, parlando di bilancio 2019-2021 si considererà il rendiconto 2017, possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Se il bilancio utilizza il risultato presunto entro il 31 gennaio – nell’ipotesi per cui il termine per l’approvazione del bilancio, ovvero il 31 dicembre, non venga prorogato – la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo e aggiorna l’allegato concernente il risultato di amministrazione presunto. Se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si deve provvedere immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato, ai risultati evidenziati dal prospetto.
In assenza della verifica e dell’eventuale aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base dei risultati di preconsuntivo al 31 gennaio:
- si provvede immediatamente a variare il bilancio di previsione per eliminare la quota del risultato di amministrazione presunto eventualmente già utilizzata;
- non possono essere effettuate variazioni al bilancio che applicano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto.
L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito anche in caso di esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente. La Giunta, e non il Consiglio non avendo questo ancora approvato il documento definitivo, deve deliberare una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente, secondo le stesse modalità previste per l’ordinario utilizzo delle quote vincolate.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto del risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo evidenzia un disavanzo, viene meno la possibilità di proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio; è obbligatorio che l’ente proceda all’immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo da ripianare.