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14 Settembre 2015

Finanziario – Bilancio consolidato: operazioni preliminari

Secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 126/2014, la redazione del bilancio consolidato è un adempimento da attuare:

  • con riferimento al 2016 per gli enti sopra i 5.000 abitanti;
  • con riferimento al 2017 per gli enti di minori dimensioni.

La predisposizione di questo documento, tuttavia, prevede una serie di operazioni preliminari che, su suggerimento dell’Arconet, sarebbe opportuno portare a termine entro il 2015. In particolare, gli Enti sono tenuti a individuare (e segnare in due elenchi distinti):

  • da una parte, gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo ‘amministrazione pubblica’ (elenco 1);
  • dall’altra parte, gli enti, le aziende e le società comprese nell’ambito del bilancio consolidato (elenco 2).

I due elenchi distinti devono essere approvati dalla Giunta e trasmessi alle varie aziende e società partecipate. La Giunta deve formalizzare anche l’eventuale assenza di enti o società controllate o partecipate da includere nell’area di consolidamento.

L’elenco 1 comprende, in particolare:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, corrispondenti alle articolazioni organizzative, quali le istituzioni, già comprese nell’ambito del rendiconto consolidato;

2) gli enti strumentali controllati dalla capogruppo, costituiti da realtà pubbliche o private in cui l’ente, ad esempio, ha il possesso della maggioranza dei voti esercitabili oppure ha il potere (per legge, statuto o convenzione) di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;

3)  gli enti strumentali (pubblici e privati) semplicemente partecipati;

4) le società controllate;

5) le società partecipate (a proposito delle società partecipate è utile segnalare che, nel 2016, esse sono rappresentate dalle società partecipate della PA capogruppo, mentre a partire dal 2017 la definizione di società partecipata viene estesa alle società in cui l’ente dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea, o almeno il 10% in caso di società quotata).

L’elenco 2, invece, deve contenere gli enti e le società del gruppo compresi nell’area di consolidamento. I criteri che determinano l’esclusione da tale area sono due:

  • l’irrilevanza, in termini di bilancio, della società o dell’ente;
  • l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli.

Il criterio dell’irrilevanza si applica quando i bilanci dei soggetti rientranti nel gruppo pubblico locale hanno un’incidenza inferiore al 10% rispetto al capogruppo, per quanto riguarda totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici; tuttavia, è a discrezione dell’ente capogruppo la possibilità di non considerare irrilevanti quei soggetti con incidenza pari o inferiore al 10%. È, invece, tassativo l’obbligo di considerare irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

Il criterio dell’impossibilità a reperire le informazioni necessarie si applica in casi molto specifici e limitati di natura straordinaria, quali ad esempio terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.

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