I piccoli comuni possono non fare il bilancio consolidato.
Questa è la notizia bomba che è possibile desumere dalla risposta fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato a un quesito specifico posto da un Ente.
Il Comune ha chiesto delucidazioni in merito all’obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, visto che il Principio All. 4/4 evidenzia al punto 1: “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017”.
Il riscontro fornito ha un qualcosa di brutale se si pensa come tenda a punire coloro che hanno effettuato la contabilità economico patrimoniale allegandola al rendiconto.
Estrapolando quanto riportato dalle news pubblicata sul sito Delfino & Partners si rileva come coloro che hanno effettuato la spedizione al BDAP del rendiconto non corredato dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico possano non redigere il bilancio consolidato, per gli altri invece l’obbligo permane.
Significativo e conclusivo è il ragionamento posto in essere dalla Ragioneria:
“La faq n. 30 pertanto non prevede il rinvio dell’adozione della contabilità economico patrimoniale ma ritiene possibile l’approvazione e l’invio alla BDAP del rendiconto 2017 senza il conto economico e lo stato patrimoniale da parte di quegli enti che hanno interpretato l’art. 232 del TUEL quale facoltà di rinvio della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e hanno formalmente esercitato tale facoltà. E’ evidente che tali enti, non avendo adottato la contabilità economico patrimoniale nell’esercizio 2017, risultano impossibilitati a redigere, nell’esercizio 2018, il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017. I comuni scriventi invece, avendo predisposto, seppur con notevole lodevole sforzo, il rendiconto 2017 comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, sono nelle condizioni di approvare il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017 entro il 30 settembre 2018, in attuazione dell’art. 233 bis comma 3 del TUEL”.
Per approfondire vi rimandiamo al video realizzato dal dott. Marco Sigaudo: cliccare qui.