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22 Marzo 2016

Finanziario – Blocco acquisto immobili

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore un blocco relativo all’acquisto di immobili da parte delle PA: “gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio […]” (art. 12, comma 1-ter, DL n. 98/2011).

In merito a tale blocco, in linea con altre sentenze precedenti (delibera n. 10/2015 sezione Liguria e n. 191/2014 sezione Piemonte), la Corte dei Conti della Lombardia ha confermato che ad esserne interessati sono tutti quei contratti conclusi e sottoscritti nel periodo indicato; ciò implica che sono soggette al vincolo anche le operazioni di cui l’ente ha deliberato l’avvio ante-2014 (delibera n. 49/2016).

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