Nella deliberazione n. 103/2016 la Corte dei Conti del Lazio individua cinque criticità che comportano l’avvio di procedure di controllo sugli enti interessati:
- mancato o errato accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- mancata o irregolare contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità ex DL n. 35/2013;
- errata cancellazione dei residui al 1° gennaio 2015;
- mancata evidenziazione nel risultato dei vincoli derivanti dalle cancellazioni di residui passivi;
- errata rappresentazione nel risultato Fondo pluriennale vincolato.
Mancato o errato accantonamento del FCDE – In caso di accertamento dell’irregolarità, l’ente deve procedere ad un nuovo riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015 e alla trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti entro 60 giorni. Pertanto il Fondo crediti deve essere ricalcolato e accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; il ricalcolo del nuovo risultato di amministrazione comporta, in caso di disavanzo o maggior disavanzo, il relativo ripiano in massimo 30 esercizi a quote costanti. Infine, la PA dovrà procedere all’adeguamento dei dati della contabilità dell’esercizio in corso.
Mancata o irregolare contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità – In questo caso i possibili errori dell’ente sono due: mantenimento del residuo passivo al terzo titolo della spesa o mancata sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di liquidità sul risultato di amministrazione. In caso di accertamento dell’irregolarità, l’ente deve procedere ad un nuovo riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015 e alla trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti entro 60 giorni. La prima tipologia di errore non va ad incidere sugli equilibri di bilancio, a differenza del secondo caso che presuppone l’accantonamento nel risultato di amministrazione di un fondo per la sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità, di importo pari alla somma riscossa e ancora non restituita (con successiva decurtazione del fondo nell’arco di trent’anni). Qualora l’accantonamento del fondo determini un disavanzo di amministrazione o un maggior disavanzo, l’ente è tenuto a evidenziarlo con apposita annotazione. Infine, la PA dovrà procedere all’adeguamento dei dati della contabilità dell’esercizio in corso.
Errata rappresentazione nel risultato Fondo pluriennale vincolato – Deriva da un computo del Fondo attraverso modalità non conformi ai principi contabili dell’allegato 5/2 del DLgs. n. 118/2011. Secondo quanto previsto dalla normativa, il Fondo doveva essere iscritto solo in caso di differenza positiva tra residui passivi e residui attivi eliminati (distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale), ma è possibile che alcuni enti abbiano proceduto al calcolo dell’importo del Fondo sulla base della semplice differenza delle cancellazioni dei residui. In tal modo però il valore del risultato di amministrazione non risulta corretto. In caso di accertamento dell’irregolarità, l’ente deve procedere ad un nuovo riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015 e alla trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti entro 60 giorni. Successivamente, occorre ricalcolare il risultato di amministrazione e la sua componente disponibile e deliberare in merito alla copertura dell’eventuale disavanzo o maggior disavanzo nel triennio successivo. Infine, la PA dovrà procedere all’adeguamento dei dati della contabilità dell’esercizio in corso.