La sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa parzialmente sulla questione fatta emergere dai giudici contabili lombardi, contrari a quanto sostenuto dai colleghi siciliani, relativamente alla possibilità di non applicare nessun limite alla determinazione dei compensi dei revisori dei conti.
Questi ultimi infatti, configurando il rapporto con il revisore come un contratto di prestazione d’opera lasciata alla libera determinazione delle parti, sostenevano (con delibera 272/2015) la possibilità di stabilire “un compenso ben al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di congruità”. Data la posizione opposta sostenuta dai giudici lombardi, favorevoli al rispetto dei limiti stabiliti basati sulla fascia di popolazione, la questione è stata posta alla sezione delle Autonomie.
In risposta i giudici della sezione Autonomie hanno precisato, con la deliberazione 16/2017, che sulla base delle norme riguardanti il ruolo di revisore dei conti, è evidente come il legislatore abbia voluto riconoscere un adeguato compenso per il ruolo ricoperto, perseguendo il fine di contenimento della spesa degli enti locali e difendendo l’interesse dei revisori a vedere riconosciuta la propria professionalità. Ne deriva di conseguenza che i limiti minimi al compenso dei revisori non possano essere stabiliti diversamente se non seguendo quanto previsto dalla normativa per mezzo dello strumento contrattuale o in sede giudiziaria nel caso in cui la retribuzione stabilita unilateralmente dall’ente non risulti adeguata.