Il decreto attuativo del Mef 9 agosto del 2017 – pubblicato nella G. U. n. 194 del 21 agosto 2017 – dà nuovamente la possibilità alle imprese e ai professionisti di compensare i debiti delle cartelle esattoriali con gli eventuali crediti vantati verso la Pa.
Si possono compensare i debiti delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
I crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti della Pa. Inoltre devono essere certificati secondo le modalità previste dai decreti del Mef 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
Per effettuare la compensazione è necessario:
- Tramite una specifica istanza, il contribuente-creditore deve richiedere all’ente debitore, la certificazione del credito (relativamente al suo ammontare)
- L’istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali, disponibile sul sito http://crediticommerciali.mef.gov.it
- Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’ente debitore deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito
- Il contribuente-creditore deve presentare l’originale della certificazione all’agente della riscossione, che, una volta verificata la validità della stessa, dispone la compensazione, aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali
- L’agente della riscossione deve annotare l’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore
- Il credito residuo potrà essere utilizzato, se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.