La Corte dei Conti, sezione Lombardia, con la delibera n. 410/2015 ha risposto a un quesito sottopostole da un’Unione comasca. Il quesito riguardava la legittimità o meno di un rifiuto da parte dell’organo di revisione di fornire un secondo parere sulla proposta di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui, dopo che alla proposta precedente erano state apportate le modifiche suggerite dallo stesso organo di revisione. La Corte dei Conti chiarisce che l’organo di revisione è tenuto a fornire un secondo parere su una delibera che sia stata riformulata tenendo conto delle indicazioni fornite dall’organo di revisione.
I giudici contabili, infatti, sottolineano che è un dovere del Consiglio adottare i provvedimenti e le misure proposti dall’organo di revisione; perciò, nel caso in cui sia adottata una seconda deliberazione modificata sulla base delle predette misure, deve essere rilasciato un nuovo parere in base all’art. 3, comma 8, del DLgs n. 118/2011.