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13 Luglio 2017

Finanziario – Entro il 31 luglio la verifica del fondo crediti

Tra i vari adempimenti che gli enti devono portare a termine entro la fine del mese di luglio troviamo anche quello relativo alla verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde).

La verifica deve essere effettuata in relazione alla salvaguardia degli equilibri, accertandosi che l’accantonamento effettuato in approvazione del risultato di amministrazione 2016 sia in linea con il monitoraggio dei residui attivi, e all’assestamento, verificando i crediti in corso di formazione, alla luce dell’andamento delle riscossioni e delle variazioni di bilancio, con il fine di valutare l’adeguatezza del fondo crediti dubbia esigibilità inserito nel bilancio preventivo 2017/2019.

Per quanto riguarda la verifica del fcde in sede di salvaguardia degli equilibri è necessario che l’ente prenda in considerazione il fondo calcolato al 31 dicembre 2016 per valutare la possibile presenza di squilibri nella gestione dei residui attivi mantenuti nel bilancio approvato e sui quali lo stesso fondo era stato calcolato. Nel caso in cui fossero riscontrate delle variazioni rilevanti l’ente dovrà vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione e non sarà possibile destinare ad altri scopi la propria quota di avanzo libero.

In sede di assestamento di bilancio, volto ad un puntuale monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese prevedibili per il triennio considerato, dovrà essere invece valutata l’adeguatezza dell’accantonamento a fondo rischi per l’inesigibilità dei crediti che stanno maturando in competenza, secondo quanto previsto dall’esempio 5 del principio 4/2.

Il fcde dovrà quindi essere aumentato, per ogni annualità inclusa nel triennio, nel caso in cui venga rilevato un aumento delle previsioni di entrata di dubbia esigibilità oppure nell’eventualità in cui si evidenzino accertamenti superiori agli stanziamenti.

Una preventiva riduzione del fondo, per mezzo di una riduzione della percentuale di accantonamento, è invece attuabile nel caso in cui le riscossioni in competenza delle entrate denotino un miglioramento della media degli ultimi cinque anni su cui era stata calcolata la percentuale del fondo. Al contrario, nel caso in cui l’andamento si dimostrasse peggiore rispetto a quello preso in considerazione nel quinquennio precedente, non sarà comunque necessario modificare la percentuale di accantonamento.

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