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14 Aprile 2016

Finanziario – Fallimento delle società in house

In tema di fallimento delle società in house la giurisprudenza oscilla tra due orientamenti opposti:

  • Orientamento ispirato alla pronuncia n. 26283/2013 delle Sezioni Unite della Cassazione – non essendovi distinzione tra ente pubblico e società in house, quest’ultima possiede tutte le caratteristiche degli enti pubblici e perciò non può essere soggetta a fallimento.
  • Orientamento ispirato alla pronuncia n. 22209/2013 della Cassazione – “In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza”.

La sentenza n. 214/2015 della Corte d’appello di Napoli si inserisce sulla scia del secondo orientamento, rimandando anche alle disposizioni contenute in proposito nella legge delega sulla riorganizzazione della PA (Legge n. 124/2015, artt. 16-19). L’unica condizione che secondi i giudici della Corte consente l’applicazione delle disposizioni derogatorie previste per gli enti pubblici è il mancato esercizio da parte della società di attività commerciali.

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