La sentenza n. 1018/2017 del Tar Puglia legittima l’utilizzo dell’elenco degli operatori economici presenti sul Mepa anche nel caso di procedura negoziata.
Come si sottolinea nell’articolo 216, comma 9, del codice, per la selezione è possibile attingere dai «vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice». Dunque la legittimità degli elenchi è data solo dalla conformità al codice e ai principi generali in materia di affidamento. Tesi avvalorata anche dalle linee guida Anac n. 4/2016 che riconoscono alle amministrazioni la possibilità di scegliere «dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mepa (…)».
L’idoneità degli elenchi del Mepa è data dalla sua configurazione quale mercato aperto fondato su criteri di selezione oggettivi.