La conclusione dell’esercizio è caratterizzata dalle operazioni finalizzate a redigere la documentazione necessaria per dimostrare quale sia stato il risultato di gestione perseguito, a questo proposito parliamo di rendiconto della gestione.
Il rendiconto è il documento composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, così come previsto dal D.Lgs. 267/00 art. 227.
Il “fascicolo del rendiconto” è corredato dal rendiconto consolidato e da tutti gli altri allegati previsti dalla normativa vigente.
Termine ultimo, perentorio, per la deliberazione consigliare del rendiconto è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La documentazione oggetto di approvazione da parte del Consiglio deve essere resa disponibile sia all’Organo di Revisione, che deve poter disporre di almeno 20 giorni per il rilascio del proprio parere, sia ai membri del Consiglio, nei modi e nelle forme stabilite all’interno del Regolamento di contabilità, almeno entro i 20 giorni precedenti l’approvazione.
La mancata approvazione del Rendiconto nei termini dettati dalla legge prevede che la Prefettura territorialmente competente nomini un commissario incaricato di predisporre il documento e sottoporlo al Consiglio.
A fronte dell’intervento del Prefetto i singoli consiglieri ricevono una comunicazione in cui si notifica il termine a disposizione per l’approvazione del documento, termine non superiore ai 20 giorni dal ricevimento della missiva. Decorso tale periodo, senza l’ottenimento di alcun risultato, il Prefetto avvierà la procedura di scioglimento del Consiglio.