Con una nota diffusa sul sito istituzionale, Arconet richiama l’attenzione su alcuni adempimenti aggiuntivi rispetto al 2015, che entreranno necessariamente in vigore nel 2016 in modo da garantire l’applicazione a regime della riforma dal prossimo esercizio.
I nuovi obblighi di contabilità finanziaria sono i seguenti:
- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi (di cui agli allegati 9 e 10 al DLgs. n. 118/2011);
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato (di cui all’art. 4 e allegato 6 del DLgs. n. 118/2011);
- applicazione della nuova disciplina in materia di variazioni di bilancio;
- novità nei rapporti con il tesoriere.
Sempre dal 2016 entreranno a regime anche l’applicazione del nuovo principio della competenza economico-patrimoniale e l’applicazione del bilancio consolidato. Il rinvio di questi due obblighi è possibile solo per gli Enti sotto i 5.000 abitanti, cui è riservata un’eventuale deroga fino all’esercizio 2017.
Bilancio di previsione e Peg avranno programmazione triennale e per il primo anno saranno sia di competenza sia di cassa. Dal 2016 l’esercizio provvisorio sarà gestito per dodicesimi calcolati sulla seconda colonna del bilancio di previsione 2015-2017, motivo per cui è cruciale l’aggiornamento del bilancio 2015-2017 con riferimento all’esercizio 2016. Il 2 gennaio il tesoriere riceverà le previsioni tratte dal bilancio e l’elenco dei residui presunti. Inoltre, a partire dal 2016, in virtù dell’applicazione della nuova disciplina in materia di variazioni di bilancio, tali variazioni dovranno sempre recare come allegato il prospetto del tesoriere.
Ai fini dell’avvio della contabilità economico-patrimoniale, risultano particolarmente rilevanti la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, nonché l’aggiornamento dell’inventario e l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura riferito al 1° gennaio 2016.
Infine, gli Enti dovranno redigere e sottoporre all’approvazione della Giunta due elenchi: un elenco con gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; un elenco con gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che sono altresì compresi nel bilancio consolidato.