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24 Marzo 2016

Finanziario – Iva a credito su investimenti finanziati da mutuo

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al DLgs n. 118/2001 dispone, al paragrafo 5.2, che:

«il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.»

In conformità al nuovo principio contabile, dunque, in materia di accantonamenti e fondi, occorre procedere all’accantonamento della quota di IVA a credito derivante da investimenti finanziati da debito fin dal bilancio di previsione, là dove l’investimento è stato previsto secondo la sua esigibilità.

Questa procedura consente, da un lato, di avere con certezza precostituite le condizioni per registrare a consuntivo il corretto importo da vincolare e, dall’altro, di dare evidenza che all’atto della compensazione, verticale o orizzontale, non viene utilizzata l’IVA pagata sull’investimento finanziato con debito.

 

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