Per quanto riguarda l’IVA a debito derivante dalle alienazioni di cespiti rilevanti ai fini dell’imposta, la soluzione contabile individuata dal nuovo principio prevede che la somma incassata a titolo di IVA tra le entrate da alienazioni possa essere destinata, una volta iscritta tra le entrate in conto capitale, a copertura delle spese correnti per il pagamento dell’IVA stessa.
Secondo il medesimo principio, risulta inoltre possibile destinare l’entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a copertura della spesa determinata dall’IVA dovuta per spese di investimento.
Il nuovo allegato 7 agli schemi del bilancio di previsione, nella definizione della verifica degli equilibri di bilancio, consente di evidenziare tale peculiare allocazione contabile nella voce «Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge».