La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 143/2017/PAR, ha chiarito come, nel caso di esternalizzazione del servizio, non sia da ritenersi corretto includere nella determinazione del budget assunzionale anche il costo dei dipendenti cessati nel settore a cui si riferisce l’esternalizzazione.
Con deliberazione n.16/2016 la Sezione autonomie della Corte ha ricordato come l’art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 30, comma 3, l. n. 244/2007) imponga che l’esternalizzazione di un servizio “deve essere attuata dall’ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale […] Infatti, tale modalità organizzativa, fisiologicamente, deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all’interno dell’ente.”