La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n.182/2014/PAR, fornisce chiarimenti in merito ai limiti di spesa per le missioni.
Nel dettaglio la corte risponde a tre diversi quesiti posti da un comune.
Nel primo, l’ente chiede se è possibile introdurre una “disciplina generale preventiva” avente ad oggetto le trasferte effettuate dal personale mediante i mezzi di servizio, allo scopo di individuare circostanze specifiche in presenza delle quali la relativa spesa possa essere in tutto o in parte esclusa dal conteggio per il rispetto del limite gravante sulle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 6, comma 12, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I giudici chiariscono che il limite di spesa per missioni, stabilito dall’art.6, co.12, del D.L. 78/2010, può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione. Tale eccezione vale solo per casi singoli ed eccezionali. All’ente locale è preclusa la possibilità di disciplinare, in via generale e preventiva, casi di esclusione dal conteggio per il limite de quo.
Nel secondo, il comune chiede se sia possibile equiparare le missioni delle forze di polizia, le quali sono escluse dal conteggio del limite di spesa, ai viaggi effettuati da operatori della Polizia municipale, mediante le autovetture di servizio, finalizzati a frequentare corsi di formazione.
La Corte chiarisce che i viaggi effettuati da operatori della Polizia municipale, per frequentare corsi di formazione al di fuori della ordinaria sede di servizio, rientrano nelle missioni delle forze di polizia escluse dai limiti di spesa di cui all’art, 6, comma 12, d.l. 78/2010, e non sono preclusi dal disposto di cui all’art. 4, n. 4 lett. a) legge 65/1986.
Infine, nel terzo quesito l’ente chiede se vi siano impedimenti, non legati al limite di spesa, all’assunzione della spesa per pedaggio autostradale conseguente all’utilizzo di un mezzo di servizio.
La sezione non ravvisa alcun impedimento all’assunzione della spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali conseguenti all’utilizzo di un’ autovettura di servizio, oltre a quello concernente il limite stabilito per le spese conseguenti all’effettuazione di missioni.
Fonte: http://almacentroservizi.it/index.php/corte-dei-conti/873-limiti-spesa-missioni.html