La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n.188/2014/PAR, fornisce il proprio pare in merito al rispetto del patto di stabilità interno.
Nel dettaglio, il comune interpellante richiede di conoscere se può derogare al divieto di assunzione di nuovo personale previsto dall’articolo 1, comma 557-ter, l.n. 296/2006 o, in caso negativo, quale soluzione sia possibile attivare per evitare la paralisi del Comune tenuto conto che, nel primo anno di applicazione del patto non ha ottemperato all’obbligo di riduzione annuale della spesa di personale.
Secondo i giudici, nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato potrà essere disposta dall’ente nel 2014 in quanto al mancato rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 – circostanza di cui lo stesso ente nella richiesta di parere ha dato atto- consegue il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nell’anno successivo a quello nel quale l’inadempimento dell’obbligo della riduzione del trend storico della spesa di personale si è verificato (art. 1, co. 557, l.n. 296/2006).
La Corte non ritiene neppure che possa essere invocata l’applicazione dell’articolo 3, commi 5 e 5-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto la disciplina da essi prevista si riferisce al regime delle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità che possono essere disposte nei limiti fissati, purché siano stati rispettati i vincoli alla spesa di personale previste in altre disposizioni di legge, quali l’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006.
Non sembra, inoltre, che possa trovare applicazione l’articolo 11, comma 4-quater, d.l. n. 90/2014 in quanto le tipologie di spesa per il personale che l’Ente ha indicato di aver sostenuto nel 2013 e 2014 per sopperire alle assenze del proprio personale dipendente non rientrano tra quelle che la predetta disposizione consente di escludere dal computo valido ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 557, l.n. 296/2006 da parte dei comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti (tra i quali rientra il comune istante).
Infine, l’esclusione di assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile nel 2014 da parte dell’Ente istante deriva dall’applicazione dell’articolo 11, comma 4-ter, d.l. n. 90/2014 che, come già visto al punto n. 8 della presente deliberazione, nel modificare la disciplina contenuta nell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, consente solo agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 di non applicare i limiti per le assunzioni di personale a tempo determinato previsti nel citato art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.
Fonte: http://almacentroservizi.it/index.php/corte-dei-conti/872-mancato-rispetto-patto-stabilita.html