Secondo la conclusione raggiunta dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti e dalla Commissione bilancio della Camera e condivisa dalla Corte dei Conti per la Sicilia, i limiti e i vincoli per le operazioni di indebitamento indicati nell’art. 10 della Legge n. 243/2012 si applicano solo a partire dalla sessione di bilancio per il 2017.
La deliberazione n. 85/2016 della Corte della Sicilia, dunque, ritiene valida la posizione delle Sezioni riunite e della Commissione bilancio in merito all’interpretazione dell’art. 21, comma 3 della suddetta Legge n. 243/2012. L’articolo così come è formulato si presta, infatti, ad una doppia interpretazione: applicazione a partire dalla legge di bilancio che entrerà in vigore dal 2016 o applicazione a partire dalla legge di bilancio che entrerà in vigore dal 2017; l’interpretazione più realistica è parsa la seconda e, pertanto, l’art. 10 non è da applicarsi nel bilancio di previsione 2016, poiché per quest’ultimo rimangono validi i vincoli posti dall’art. 204 del Tuel.