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4 Settembre 2018

Finanziario – No al pagamento del professionista

Con la sentenza n.21551 del 2018, la Corte di Cassazione ha interpretato l’articolo 23 del Dl 66/1989 prevedendo che il pagamento per la prestazione di un professionista per un Comune – in violazione delle regole contabili e in assenza di copertura – non possa essere preteso all’Ente ma vada richiesto al funzionario responsabile. Infatti l’autorizzazione per una spesa non preventivata in bilancio esclude un qualsiasi vincolo contrattuale tra professionista e Comune. Non ricade, perciò, nessuna responsabilità sul’Ente interessato.

Fonte: Paola Rossi, Niente pagamento al professionista se la spesa non era prevista in bilancio, Il Sole 24 ore – Il  Quotidiano degli Enti Locali, 04 settembre 2018.

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