La deliberazione 202/2018/PRSE della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha affrontato diverse problematiche inerenti la gestione amministrativa di un Ente, tra cui la rilevanza della presenza del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle opere ad essi relativo all’interno del Documento Unico di Programmazione.
Richiamando il punto 5 delle deliberazione vediamo come venga scritto che:
“Il Documento unico di programmazione (DUP) non contiene il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale delle opere ad essi relativo e il Piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599 della L. 244/2007, con inosservanza del contenuto minimo richiesto dal principio contabile della programmazione di cui ai punti 8.1 e 8.2 dell’All. 4/1, D.lgs. 118/2011.“
Quanto espresso dalla normativa va in conflitto con la scadenza inerente la presentazione del programma triennale, scadenza a oggi fissata il 31 ottobre.
Si dovrà quindi procedere o con la sua approvazione anticipata o con la definizione di un documento transitorio che sarà poi modificato entro il termine di ottobre.