Le variazioni varate dalla Commissione Arconet sono ad ampio spettro e riguardano molti dei principi contabili attualmente in essere, compreso il 4.3 ovvero quello riferito alla contabilità economico patrimoniale.
Vediamo di seguito gli interventi principali.
Componenti economici positivi – contributi agli investimenti.
All’interno dei proventi da trasferimenti viene presa in considerazione la sottovoce contributi agli investimenti. Partendo dal presupposto che vengono qui trattati i contributi ricevuti ma destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti si specifica come debbano essere trattati ai fini della competenza.
Sono di competenza economica dell’esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio.
Sono altresì di competenza economica dell’esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.
I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell’esercizio, destinati alla concessione di contributi a terzi, che non sono di competenza economica dell’esercizio, sono sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. In questo modo avvio un processo di neutralizzazione tra le entrate e le uscite connesse all’operazione.