Nel rispondere a un quesito diretto la Commissione Arconet ha chiarito come, dopo l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2018, del comma 460 art. 1 Legge 232/2016, l’incasso delle somme riconducibili agli oneri di urbanizzazione non debba formare vincolo specifico presso il tesoriere.
La domanda posta alla Commissione è stata la seguente: l’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 individua, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le destinazioni esclusive e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si chiede se trattasi di una previsione di specifica o generica destinazione agli investimenti. Si chiede inoltre, nel caso trattasi di un vincolo di specifica destinazione, se è necessario adeguare la cassa vincolata al fine di conteggiare anche gli oneri versati prima del 01/01/2018.
La risposta di Arconet: l’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.