Il pareggio di bilancio è al centro della circolare n. 5 redatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 20 febbraio u.s.
Procediamo con l’esaminare i principali punti trattati.
La circolare analizza il triennio 2018-2020 e prende in considerazione le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.
L’obiettivo da perseguire resta quello dell’ottenimento di un saldo non negativo tra le entrate e le uscite finali. Nello specifico:
– Entrate Finali
- Tit. 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.
- Tit. 2: Trasferimenti correnti.
- Tit. 3: Entrate extratributarie.
- Tit. 4: Entrate in c/capitale.
- Tit. 5: Entrate da riduzioni di attività finanziarie.
– Spese Finali:
- Tit. 1: Spese correnti.
- Tit. 2: Spese in c/capitale.
- Tit. 3: Spese per incremento di attività finanziarie.
Oltre alle voci di cui sopra per la determinazione del pareggio si tenga presente che in termini di incidenza rilevano anche il fondo pluriennale vincolato e gli accantonamenti.
La legge di bilancio del 2018 ha introdotto importanti novità in merito alla normativa del pareggio di bilancio. Analizziamone alcune.
Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016
Nel caso in cui si rilevassero delle economie su spese contenute nei quadri economici relativi a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, anche se non ancora impegnate, è possibile procedere alla loro conservazione nel fondo per l’esercizio 2017 se riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per a scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
Flessibilità in corso di gestione
È eliminato l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo delle variazioni di bilancio.
Cancellazione economie su fondo pluriennale vincolato
Per gli anni dal 2018 al 2020 non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. Riprendendo il principio contabile 4/2, il punto 5.4, vediamo come venga stabilito che “nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”.