Considerando il piano di revisione delle partecipate (scadenza 30 settembre 2017), l’elemento fatturato assume un ruolo decisivo. Questo, infatti, dovrebbe raggiungere a regime la soglia di un milione di euro per escludere la sussistenza di uno dei presupposti che farebbe scattare l’obbligo della razionalizzazione.
Il fatturato in questione deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.
Per il prossimo piano di revisione straordinaria, invece, il limite da utilizzare è quello più contenuto dei 500mila euro e deve essere riscontrato per il triennio precedente l’entrata in vigore del Dlgs n. 175/2016, ossia nel periodo comprendente gli esercizi 2013, 2014 e 2015, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti mediante la deliberazione n. 19/2017.