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27 Gennaio 2016

Finanziario – Partecipazione pubblica in società

All’interno della riforma della PA hanno trovato spazio anche alcune modifiche alla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (DLgs attuativo dell’art 18 della Legge n. 124/2015).

Innanzitutto, la partecipazione pubblica è possibile esclusivamente in società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.). Inoltre, alle PA è fatto esplicito divieto di costituire/acquisire partecipazioni/mantenere partecipazioni in società che abbiano come oggetto attività di produzione di beni e servizi diverse da quelle necessarie alla luce delle finalità istituzionali.

Le attività ammesse sono le seguenti:

  • produzione di un servizio di interesse generale;
  • progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA;
  • organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale o realizzazione e gestione di un’opera sulla base di un partenariato con imprenditori privati;
  • autoproduzione di beni o servizi strumentali alle PA partecipanti;
  • servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni aggiudicatrici in materia di appalti.

Infine, per la costituzione di una società partecipata o per la partecipazione in società già costituite, è necessario che le PA interessate provvedano a:

  • fornire un’approfondita motivazione circa la necessità di tale società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
  • rendere noti gli obiettivi gestionali;
  • rendere conto le ragioni legate alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria;
  • evidenziare la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’operato amministrativo.

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