All’interno della riforma della PA hanno trovato spazio anche alcune modifiche alla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (DLgs attuativo dell’art 18 della Legge n. 124/2015).
Innanzitutto, la partecipazione pubblica è possibile esclusivamente in società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.). Inoltre, alle PA è fatto esplicito divieto di costituire/acquisire partecipazioni/mantenere partecipazioni in società che abbiano come oggetto attività di produzione di beni e servizi diverse da quelle necessarie alla luce delle finalità istituzionali.
Le attività ammesse sono le seguenti:
- produzione di un servizio di interesse generale;
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA;
- organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale o realizzazione e gestione di un’opera sulla base di un partenariato con imprenditori privati;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali alle PA partecipanti;
- servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro o di amministrazioni aggiudicatrici in materia di appalti.
Infine, per la costituzione di una società partecipata o per la partecipazione in società già costituite, è necessario che le PA interessate provvedano a:
- fornire un’approfondita motivazione circa la necessità di tale società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- rendere noti gli obiettivi gestionali;
- rendere conto le ragioni legate alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria;
- evidenziare la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’operato amministrativo.