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5 Ottobre 2015

Finanziario – Possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione per gli investimenti

La delibera n. 281/2015 della sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha sancito la possibilità per gli enti locali di utilizzare l’avanzo di amministrazione anche per le spese di investimento.

La Corte ha, infatti, rilevato che:

  • Secondo il nuovo sistema dell’armonizzazione contabile “il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”.
  • Secondo quanto previsto dal Tuel, il risultato di amministrazione è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, e la quota dei fondi destinati agli investimenti è a sua volta originata da “entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese”.
  • L’art. 187, comma 2, DLgs. n. 267/2000 dichiara che “la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio”, consentendo quindi di utilizzare l’avanzo per:
    • copertura dei debiti fuori bilancio;
    • provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
    • finanziamento di spese di investimento;
    • finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
    • estinzione anticipata dei prestiti, con la facoltà di usare la quota “svincolata” per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Dunque, considerando le premesse fin qui riportate e rilevando che l’avanzo “è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”, la Corte conclude che “rispettata detta priorità, l’ente nell’ambito della sua discrezionalità, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, può applicare la quota libera dell’avanzo di amministrazione (…) per finanziarie le spese enumerate (…) e nel rispetto delle priorità indicate dai principi contabili applicati”.

 

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