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24 Maggio 2017

Finanziario – Proventi derivanti da violazioni del Codice della strada

Secondo quanto previsto dall’attuale normativa, il 50% dei proventi derivanti da violazioni al Codice della strada deve essere destinato alle finalità specificate dall’art. 208 del DLgs n. 285/1992, e successive integrazioni della Legge n. 120/2010. Tali finalità sono oggetto di apposita delibera da parte della Giunta e devono rispettare le seguenti condizioni:

  • almeno il 25% della quota vincolata deve essere destinato al finanziamento di interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale;
  • un altro 25% deve essere destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in ambito di circolazione stradale.

Nel bilancio dell’ente locale devono figurare le somme spettanti ai soggetti proprietari di strade in cui siano accertate violazioni per superamento dei limiti di velocità. Tali entrate devono essere destinate a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e al potenziamento delle attività di controllo. In assenza del decreto attuativo le somme in oggetto devono essere accantonate e confluiranno nelle quote vincolate del risultato di amministrazione. In sede previsionale, la quota da vincolare deve essere calcolata sulla base degli stanziamenti per sanzioni al Codice della strada, al netto del relativo fcde e delle spese previste per il compenso al concessionario. In sede di rendiconto, occorre tenere conto delle somme effettivamente incassate e le eventuali economie venutesi a creare devono confluire tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

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