In occasione della redazione del rendiconto 2015, gli enti si trovano alle prese con la quantificazione corretta dei risultati di gestione e amministrazione ottenuti dal bilancio redatto secondo il DPR n. 194/1996 e dal bilancio redatto secondo le nuove norme del DLgs. n. 118/2011.
Gestione di competenza – Il rendiconto redatto secondo le modalità previste dall’armonizzazione contabile non tiene in considerazione il risultato inerente la gestione di competenza. Pertanto si rende necessario l’aggiornamento dei parametri di deficitarietà strutturale dei bilanci locali. Il risultato della gestione di competenza potenziata e quello della gestione di competenza pura differiscono tra loro per un importo pari al saldo tra FPV di entrata e FPV di spesa.
Gestione dei residui – La gestione dei residui rimane invariata in entrambi i casi: il risultato è dato dalla somma tra 1) insussistenze sui residui passivi, 2) maggiori residui attivi, 3) insussistenze sui residui attivi. Le variazioni rilevanti in sede di rendiconto sono solo quelle derivanti dal riaccertamento ordinario 2015 e non quelle conseguenti al riaccertamento straordinario 2014.
Risultato di amministrazione – Il risultato di amministrazione ex DPR n. 194/1996 si ottiene: fondo di cassa finale + residui attivi – residui passivi + fondo pluriennale vincolato. Quest’ultimo elemento non è, invece, conteggiato nel risultato di amministrazione previsto dal DLgs. n. 118/2011. Dunque, la differenza tra i due risultati deve coincidere con l’importo del fondo pluriennale vincolato di spesa.
Avanzo o disavanzo – L’avanzo da considerare è quello risultante nel rendiconto armonizzato, dopo una verifica sui vari fondi: solo nel caso in cui i fondi liberi siano in positivo, l’ente risulterà “in avanzo”. In caso contrario, invece, cioè in presenza di una quota insufficiente di fondi liberi rispetto all’ammontare dei vincoli, l’ente si troverà in condizione di disavanzo e sarà soggetto all’immediata applicazione dell’obbligo di ripiano.