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17 Settembre 2015

Finanziario – Reverse charge: nuovo sistema sanzionatorio

Il CDM ha approvato il decreto attuativo della legge delega in tema di sanzioni penali e amministrative, prevedendone l’applicazione a partire dal 2017.

  1. Comma 9-bis, esteso a tutte le forme di inversione contabile:
  • Ipotesi in cui il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicare l’imposta ma il cessionario/committente non esegue gli adempimenti previsti per il Reverse – Sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20.000 euro, nel caso in cui la fattura ricevuta sia stata annotata; sanzione applicata in misura proporzionale, dal 5% al 10%, commisurata all’imponibile, con un importo minimo di 1.000 euro.
    • Ipotesi in cui il cedente/prestatore non emette la fattura entro il termine di quattro mesi dalla data della prestazione e il cessionario/committente non regolarizza l’omissione entro i 30 giorni disponibili – Sanzione proporzionale, dal 5% al 10%, commisurata all’imponibile e con un importo minimo di 1.000 euro, sanzione per indebita detrazione e sanzione per infedele dichiarazione.

 

  1. Comma 9-bis1:
  •  Ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta secondo il regime ordinario (e quindi versata dal cedente/prestatore) e non secondo il corretto meccanismo del Reverse – Sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro, a carico del cessionario/committente con solidarietà del cedente/prestatore. Resta comunque valido il diritto alla detrazione dell’imposta irregolarmente versata. Il cessionario/committente non ha l’obbligo di regolarizzare l’operazione. Qualora l’applicazione dell’IVA ordinaria al posto del Reverse sia stata realizzata con intenti fraudolenti, la sanzione è proporzionale, dal 90% al 180%.

 

  1. Comma 9-bis2:
  • Ipotesi in cui l’imposta è stata erroneamente assolta secondo il meccanismo del Reverse in luogo del regime ordinario corretto – Sanzione in misura fissa, da 250 a 10.000 euro, a carico del cedente/prestatore con solidarietà del cessionario/committente. Resta comunque valido il diritto alla detrazione dell’imposta irregolarmente versata dal cessionario/committente. Quest’ultimo non ha l’obbligo di regolarizzare l’operazione. Qualora l’applicazione dell’IVA ordinaria al posto del Reverse sia stata realizzata con intenti fraudolenti, la sanzione è proporzionale, dal 90% al 180%.

 

  1. Comma 9-ter:
  • Ipotesi di errata applicazione del Reverse charge a operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta – Nessuna sanzione prevista. Obbligo di eliminare nella contabilità IVA sia il debito sia il credito registrati in maniera errata. È possibile procedere al recupero dell’imposta eventualmente non detratta attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso. Questa stessa procedura è valida in caso di operazioni inesistenti con effetti sostanzialmente neutri, con l’aggiunta di una sanzione variabile dal 5% al 10% dell’imponibile.

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