Il riaccertamento ordinario dei residui determina una variazione di bilancio (sull’esercizio provvisorio o sul bilancio già approvato) che viene attuata dalla Giunta contestualmente alla stessa delibera di riaccertamento. Le variazioni vengono successivamente trasmesse al tesoriere e si ricorda che in caso di esercizio provvisorio occorre comunicare anche l’elenco definitivo dei residui iniziali.
L’atto di variazione eseguito a seguito del riaccertamento ordinario dei residui comporta una specifica verifica e attestazione degli effetti di tale variazione sul pareggio di bilancio. In merito si riporta la normativa di riferimento (art. 1, comma 468, Legge n. 232/2016):
“Al fine di garantire l’equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell’approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall’aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:
- a) all’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) all’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;
- c) all’articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;
- d) all’articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- e) all’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.”