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23 Marzo 2018

Finanziario – Riaccertamento residui attivi

Richiamato l’art. 228, comma 3, del Tuel, “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni” e l’art. 3, comma 4, del Dlgs 118/2011 “possono essere conservati tra i residui attivi  le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili” rileviamo come Il nuovo ordinamento contabile non consenta la registrazione di impegni e accertamenti non assistiti da un’obbligazione giuridica perfezionata. Non è ammesso quindi mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell’obbligazione.

Attenzione particolare deve essere riservata agli impegni assunti a fine esercizio 2017, questo per evitare la creazione dei cosiddetti “residui tecnici”.

Analizzando nello specifico i residui attivi si rileva come, relativamente a quelli insussistenti e prescritti, occorra procedere all’eliminazione definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio attraverso una descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione.

Per i residui attivi inesigibili si procede all’eliminazione poiché, pur essendo assistiti da un’obbligazione giuridica, l’esecuzione del titolo di credito vantato non porta, in ogni caso, al soddisfacimento dell’obbligazione.

Per i residui di dubbia esigibilità, nel caso vengano conservati, occorre accantonare al Fcde. In alternativa, è possibile procedere alla cancellazione trascorsi tre anni dalla scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio.  L’elenco è allegato al rendiconto.

Dando per assunto il fatto che non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute si rileva come, un residuo non divenuto esigibile al 31/12, debba essere immediatamente cancellato e reimputato all’anno in cui diverrà esigibile. Il processo di reimputazione prevede la cancellazione del residuo dal rendiconto 2017 e l’imputazione all’esercizio in cui giungerà effettivamente a scadenza.

In conclusione, nel caso in cui venga accertato un maggior credito relativo a un residuo attivo si dovrà provvedere all’incremento dello stesso senza intervenire con un accertamento nell’esercizio di competenza.

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