La Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, con deliberazione del 28 aprile 2017, n. 48/2017/SRCPIE/PAR, ha fornito riscontro a un Ente che aveva avanzato richiesta di parere sul possibile acquisto di una partecipazione all’interno di una società storicamente in perdita.
La Corte, pur rilevando che la società in questione fosse tra quelle per le quali sarebbe stato consentito entrare nella compagine, ha contestualmente sottolineato l’incongruenza dell’operazione alla luce dell’art. 5 e 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
Il venir meno del principio dell’economicità, e l’esistenza del principio rafforzato del divieto di soccorso finanziario, ha rappresentato quindi clausola ostativa al rilascio di un parere favorevole.