Le verifiche poste in atto in sede di salvaguardia possono evidenziare la presenza di squilibri nella gestione di competenza, dei residui o di cassa, con il conseguente manifestarsi di un disavanzo cui rimediare.
Le modalità a disposizione degli Enti locali per ripianare il disavanzo emerso in fase di salvaguardia sono le stesse presenti già nel vecchio ordinamento contabile; per l’esercizio 2016, tuttavia, sono presenti forti limitazioni all’utilizzo di tali misure.
Utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione accertato con il rendiconto 2015 – Per quanto riguarda gli squilibri di parte capitale, l’ente può fare ricorso sia all’avanzo libero sia all’avanzo destinato a investimenti, mentre per quanto riguarda gli squilibri di parte corrente è concesso il solo ricorso all’avanzo libero. Purtroppo, però, al momento la disponibilità dell’avanzo libero per molti enti è preclusa a causa del ripiano trentennale programmato per il disavanzo emerso dal riaccertamento straordinario dei residui. Per gli altri enti, tuttavia, la situazione è altrettanto difficile, poiché nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione occorre dare priorità alle quote accantonate e vincolate, e di conseguenza rimangono spazi limitati per l’applicazione dell’avanzo libero.
Aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali – Per il 2016, la Legge n. 208/2015 ha bloccato le aliquote dei tributi locali (fatta eccezione per la TARI), vietando ai Comuni di operare modifiche incrementative delle quote deliberate nel 2015.
Utilizzo di economie di spesa e margini di entrata – La possibilità di utilizzare tali risorse dipende dalla precisione delle previsioni inserite nel bilancio sia relativamente all’esercizio in corso sia relativamente ai due esercizi successivi.