L’Agenzia delle Entrate con una propria risoluzione, la n.24/E del 4 marzo 2014, ha chiarito come i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possano essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
A questo proposito è’ stato istituito il codice tributo per il versamento delle suddette somme.
- Per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Enti pubblici”, delle suddette somme, si istituisce il seguente codice tributo:
“260E” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
– il campo “sezione” è valorizzato con “Erario (F)”;
– il campo “estremi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
– il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.;
– il campo “riferimento A” non è valorizzato.
- Inoltre, per consentire il versamento, con esclusione della compensazione, mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituisce il seguente codice tributo:
“2600” denominato “Restituzione, da parte delle PP.AA., del credito utilizzato in compensazione – art. 7, c. 2, del decreto MEF 14.01.2014”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “Erario ed altro”:
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A..