L’Agenzia delle Entrate ha aumentato i controlli sugli F24 con compensazioni, al fine di individuare in particolare i casi di compensazioni indebite.
La normativa distingue tra due casi di irregolarità:
- Utilizzo di crediti non spettanti o usati irregolarmente (notificato con un atto entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
- Utilizzo di credito inesistente (notificato con un atto entro l’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
L’art. 27 del DL. n. 185/2008 prevede sanzioni molto elevate nell’ipotesi di credito inesistente: sanzioni nella misura dal 100% al 200% dei crediti o del 200% per importi superiori a 50.000 euro per ciascun anno solare.
Secondo quanto previsto dalla normativa, in caso di compensazione del credito IVA per un importo superiore a 5.000 euro, è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); dal 1° ottobre 2014, inoltre, è stata resa obbligatoria la comunicazione tramite Entratel o Fisconline anche per i casi di F24 “a saldo zero” riferiti a versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali/assistenziali, IMU, TASI e TARI.
Qualora non sia rispettata la modalità di presentazione del modello F24 sopra descritta, l’Agenzia delle Entrate sta attualmente procedendo alla contestazione della violazione comminando una pena dai 258 ai 2.065 euro per ogni delega irregolarmente emessa (facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 16 del DLgs. n. 472/1997 e dall’art. 11, comma 1, lett. a), del DLgs. n. 471/1997).