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3 Novembre 2016

Fiscale – Imposta di soggiorno: natura contabile e non tributaria

La Corte dei Conti sezione Emilia Romagna (sentenza n. 96/2016), in linea con quanto precedentemente stabilito dalle sezioni riunite (sentenza n. 22/2016), ha sancito la natura contabile del rapporto tra il gestore della struttura incaricato di riscuotere l’imposta di soggiorno e l’ente destinatario dell’imposta stessa.

La natura contabile di tale rapporto ha alcuni rilevanti effetti:

  • in caso di violazioni da parte del gestore, le sanzioni sono disposte secondo quanto previsto dall’art. 7-bis del Tuel;
  • in caso di violazioni o ritardi nel riversamento delle somme, non è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Tuttavia, gli enti locali hanno la possibilità di definire un proprio meccanismo riconducibile alla logica del ravvedimento operoso, da mettere in atto in caso di violazioni amministrative da parte del gestore.

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