La Corte dei Conti sezione Emilia Romagna (sentenza n. 96/2016), in linea con quanto precedentemente stabilito dalle sezioni riunite (sentenza n. 22/2016), ha sancito la natura contabile del rapporto tra il gestore della struttura incaricato di riscuotere l’imposta di soggiorno e l’ente destinatario dell’imposta stessa.
La natura contabile di tale rapporto ha alcuni rilevanti effetti:
Tuttavia, gli enti locali hanno la possibilità di definire un proprio meccanismo riconducibile alla logica del ravvedimento operoso, da mettere in atto in caso di violazioni amministrative da parte del gestore.
Ulteriori spunti e aggiornamenti per comprendere meglio il contesto normativo e organizzativo della Pubblica Amministrazione.