naviga tra gli articoli
Condividi l'articolo
27 Maggio 2020

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, metodo ordinario e disavanzo

Il 30 giugno 2020 è la data che segna il termine ultimo per l’approvazione del rendiconto 2019.

Tra le numerose novità che caratterizzeranno l’adempimento, citiamo ad esempio i nuovi prospetti A/1-2-3, parliamo ora del calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da accantonare in avanzo.

Fino al rendiconto 2018 molti enti si sono avvalsi della possibilità di ricorrere al calcolo semplificato per la sua determinazione, procedura che non piaceva a tutte le sedi della Corte, rispetto a quello ordinario.

Il conteggio del Fondo con il metodo semplificato, la cui applicazione doveva essere lineare, prevedendone quindi l’utilizzo per tutte le annualità successive a quella di prima determinazione, si basava sulla seguente formula di determinazione:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce

Dal Rendiconto 2019 abbiamo visto come è diventato obbligatorio applicare il metodo ordinario, vediamo di seguito quale è la procedura per la sua determinazione.

  1. Determinare il totale dei residui alla data del 31 dicembre 2019, dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, per ciascuna delle entrate potenzialmente oggetto di accantonamento.
  2. Calcolare la media del rapporto tra l’importo iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, nei cinque esercizi precedenti; motivo per cui il quinquennio da considerare per il 2019 è quello riferito al 2015-2019.
  3. La percentuale media costituisce la percentuale di insolvenza che andrà applicata al volume dei residui attivi al 31/12/2019 per determinare l’importo da accantonare.

È importante ricordare che la media può essere calcolata con uno dei tre modi stabiliti dal principio contabile, ovvero:

  1. media semplice;
  2. media ponderata del rapporto della sommatoria degli incassi e dei residui. I pesi adottati sono i seguenti: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  3. media ponderata del rapporto tra incassi e residui. I pesi adottati sono i seguenti: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

È altresì da rilevare che si consiglia l’applicazione del metodo riconducibile alla media semplice, media che costituirà poi la prassi ordinaria.

È probabile che l’applicazione del nuovo metodo comporti accantonamenti tali da generare disavanzi, per questo motivo è stato previsto un accorgimento all’interno del decreto Milleproroghe (D.L. 162/19, art. 39 quater).

Qualora emerga un disavanzo, strettamente riconducibile al nuovo importo accantonato determinato con il metodo ordinario, è possibile per l’ente ripianarlo in 15 anni.

Ma come faccio a calcolare la quota a cui posso applicare detta agevolazione?

Determino la differenza tra:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 determinato con metodo semplificato

– gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti nel corso dell’esercizio 2019

+ l’importo definitivamente accantonato nel bilancio, assestato, di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio 2019

e

F.C.D.E. accantonato rendiconto 2019 determinato con applicazione metodo ordinario

L’eventuale disavanzo potrà quindi essere ripianato in 15 anni, con quote costanti a decorrere dall’esercizio 2021, per l’importo massimo della differenza emersa tra il Fondo calcolato con il metodo ordinario e il Fondo calcolato con il metodo semplificato.

Le modalità di recupero devono essere definite con atto del Consiglio, atto che deve essere preceduto dall’ottenimento del parere dell’organo di revisione.

La delibera deve essere adottata entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto; diversamente la mancata adozione di tale atto è equiparata alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Per poter rientrare del disavanzo così emerso possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

Articoli correlati

Scorri i documenti