Fondo Funzioni Fondamentali, monitoraggio e certificazione
Il Fondo Funzioni Fondamentali
Il Fondo Funzioni Fondamentali “nasce” con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello specifico il richiamo diretto è all’art. 106.
Intento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali era quello di garantire lo svolgimento dei compiti caratterizzanti l’operatività della Pubblica Amministrazione anche a fronte delle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A questo sono seguiti altri atti per arrivare al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, il decreto del 18 ottobre 2022, con cui si tracciano anche le linee operative da seguire per lo svolgimento della terza, e ultima, certificazione.
Fondo Funzioni Fondamentali: soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nell’attività di monitoraggio e di certificazione delle risorse ottenute attraverso il Fondo Funzioni Fondamentali sono molteplici.
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali interessa infatti Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La Pubblica Amministrazione ha quindi potuto beneficiare di trasferimenti atti a supportare il periodo particolare, per contro si è trovata, e si trova, a dover attuare una severa attività di monitoraggio, rendicontazione e certificazione in merito all’uso fatto delle risorse acquisite.
Fondo Funzioni Fondamentali: scadenze e sanzioni
Il Fondo Funzioni Fondamentali è caratterizzato da scadenze perentorie, a fronte dell’eventuale non rispetto delle stesse sono previste anche delle rigide sanzioni; procediamo con l’analisi.
Gli enti devono obbligatoriamente spedire la certificazione entro il 31 maggio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L’invio della certificazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali viene effettuato utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it; prima dell’invio il documento deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria.
Gli enti che trasmettono la certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, subiscono una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Se la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure che prevedono l’applicazione di trattenute sui trasferimenti IMU.